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D.Lvo 03/09/2003 n. 257a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori: 1) settore dell'energia; 2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli stessi; 3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonchè favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche n) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali. 2. Le predette attività devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformità agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali. 3. L'ENEA potrà, ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attività di ricerca, nonchè per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla società di cui all'articolo 18. Art. 4. Organi 1. Sono organi dell'ENEA a) il presidente b) il consiglio di amministrazione c) il collegio dei revisori. Art. 5. Presidente 1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente è nominato, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive. 2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, può essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale. 5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. 6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20. Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente Decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.». Il testo dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1980, n. 209), recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», come modificato dalla Legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dal Decreto-Legge 21 aprile 1995, n. 120, è il seguente: «Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'uffi cio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o del l'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea; 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario; 4) nomina a giudice della Corte costituzionale; 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura; 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della Legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonchè della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla Legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata Legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della Legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attività produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio Decreto. |
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